Accordo
Art. 12
12 / 29Canoni .
In vigore dal 12 lug 1983
.
(Canoni).
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei canoni e questi siano Costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche.
2. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente se sono costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso e la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario effettivo l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazioni ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente accordo.
Storico versioni
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