Art. 30 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 30

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DENUNCIA

In vigore dal 12 lug 1983
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme accreditate e messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di notifica della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Praga il 5.5.1981, in duplice esemplare in lingua italiana, ceca e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. Per la Repubblica Per la Repubblica socia- italiana lista cecoslovacca Parte di provvedimento in formato grafico
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