Convenzione
Art. 26
26 / 30SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 12 lug 1983
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione, o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, dalle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di questa informazioni nel corso di udienze pubbliche nei tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato.
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-26