Art. 20 · PROFESSORI E INSEGNANTI
Convenzione

Art. 20

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PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 12 lug 1983
PROFESSORI E INSEGNANTI I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di insegnamento non avente fini di lucro, e che sono, o che erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, saranno esentati da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
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