Convenzione
Art. 17
17 / 30ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 12 lug 1983
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che
i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sporti vi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando i redditi delle attività che un artista dello spettacolo
o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le attività dell'artista o dello sportivo sono svolta, nonostante le disposizioni degli , primo comma.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del
presente articolo, il reddito derivante dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta nello Stato in cui l'attività è esercitata a condizione che le predette attività siano avvolte nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-17