Art. 17 · ARTISTI E SPORTIVI
Convenzione

Art. 17

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ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 12 lug 1983
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sporti vi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Quando i redditi delle attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le attività dell'artista o dello sportivo sono svolta, nonostante le disposizioni degli , primo comma. 3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il reddito derivante dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta nello Stato in cui l'attività è esercitata a condizione che le predette attività siano avvolte nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
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