Art. 13 · UTILI DI CAPITALE
Convenzione

Art. 13

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UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 12 lug 1983
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-13