Convenzione
Art. 12
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In vigore dal 12 lug 1983
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è l'effettivo beneficiario.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i canoni indicati al paragrafo 3, b, possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa:
a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e televisive;
b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscano un bene immobile ai sensi dell' e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, da conseguenza di particolari relazioni esistenti tra
debitore o beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi o terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dalla prestazione per la quale sono pagati, ecceda quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;303#art-c-12