Art. 4
LEGGE 2 maggio 1983, n. 156
In vigore dal 13 ott 1983
Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonchè per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi
determinate dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-84 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.
Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonchè dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.
L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma è considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvederà l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
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