Art. 9 · LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

Art. 9

LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

In vigore dal 25 mag 1983
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
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