Art. 10 · LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

Art. 10

LEGGE 29 aprile 1983, n. 167

In vigore dal 25 mag 1983
Giudizio direttissimo Per i reati di cui all' della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167#art-10