Art. 6
6 / 23In vigore dal 30 apr 1983
Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1983 in lire 20.700 miliardi.
Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.
Entro il 20 luglio 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati relativi alla gestione del primo semestre con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio.
Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliardi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-04-26;130#art-6