Art. 1
In vigore dal 20 mag 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:
a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;
b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-rd-1