Convenzione›Titolo I
Art. 9
9 / 29Lingue
In vigore dal 20 mag 1983
.
(Lingue)
1. La domanda di assistenza e i relativi allegati sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in tale lingua.
2. Tuttavia, ciascuna autorità centrale deve accettare la domanda di assistenza redatta in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o accompagnata da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si opponga per motivi inerenti al caso particolare.
3. La risposta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o del Consiglio d'Europa o dello Stato richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-9