Art. 9 · Lingue
ConvenzioneTitolo I

Art. 9

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Lingue

In vigore dal 20 mag 1983
. (Lingue) 1. La domanda di assistenza e i relativi allegati sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in tale lingua. 2. Tuttavia, ciascuna autorità centrale deve accettare la domanda di assistenza redatta in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o accompagnata da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si opponga per motivi inerenti al caso particolare. 3. La risposta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o del Consiglio d'Europa o dello Stato richiedente.
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