Convenzione›Titolo I
Art. 6
6 / 29Regolarità della domanda
In vigore dal 20 mag 1983
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(Regolarità della domanda)
Se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente l'autorità richiedente precisando in maniera articolata i motivi che si oppongono alla domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-6