Art. 3 · Esenzione dalla legalizzazione
ConvenzioneTitolo I

Art. 3

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Esenzione dalla legalizzazione

In vigore dal 20 mag 1983
. (Esenzione dalla legalizzazione) La domanda di assistenza e gli atti allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni formalità equivalente.
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