Convenzione›Titolo I
Art. 3
3 / 29Esenzione dalla legalizzazione
In vigore dal 20 mag 1983
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(Esenzione dalla legalizzazione)
La domanda di assistenza e gli atti allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni formalità equivalente.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-3