Convenzione›Titolo IV
Art. 24
24 / 29Revisione della Convenzione
In vigore dal 20 mag 1983
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(Revisione della Convenzione)
A richiesta di uno degli Stati contraenti o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale, in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore, al fine di esaminare la sua applicazione, nonché l'opportunità della sua revisione o di un allargamento di talune sue disposizioni. Tale consultazione avrà luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-24