Art. 22 · Esecuzione per via diplomatica o consolare
ConvenzioneTitolo III

Art. 22

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Esecuzione per via diplomatica o consolare

In vigore dal 20 mag 1983
. (Esecuzione per via diplomatica o consolare) Le disposizioni del presente titolo non escludono la facoltà per gli Stati contraenti di far eseguire direttamente dai loro agenti diplomatici o dai loro funzionari consolari delle misure istruttorie se lo Stato sul territorio del quale la misura istruttoria deve essere eseguita non vi si oppone.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-22