Convenzione›Titolo III
Art. 21
21 / 29Spese speciali
In vigore dal 20 mag 1983
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(Spese speciali)
Le somme dovute ai periti e agli interpreti che prestano la loro opera nell'esecuzione della rogatoria sono a carico dello Stato richiedente. Lo stesso dicasi quando la domanda di applicare una forma determinata di procedura comporti delle spese particolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-21