Art. 21 · Spese speciali
ConvenzioneTitolo III

Art. 21

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Spese speciali

In vigore dal 20 mag 1983
. (Spese speciali) Le somme dovute ai periti e agli interpreti che prestano la loro opera nell'esecuzione della rogatoria sono a carico dello Stato richiedente. Lo stesso dicasi quando la domanda di applicare una forma determinata di procedura comporti delle spese particolari.
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