Convenzione›Titolo I
Art. 2
2 / 29Autorità centrale
In vigore dal 20 mag 1983
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(Autorità centrale)
1. Ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno facoltà di designare più autorità centrali.
2. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di designare altre autorità che hanno le stesse funzioni dell'autorità centrale; esso ne determinerà la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorità richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità centrale.
3. Ciascuno Stato contraente ha la facoltà, inoltre, di designare un'autorità mittente incaricata di centralizzare le domande di assistenza provenienti dalle proprie autorità e di trasmetterle all'autorità centrale straniera competente. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità mittenti.
4. Le autorità summenzionate debbono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali.
5. Ciascuno Stato contraente comunicherà, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
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