Convenzione›Titolo II
Art. 14
14 / 29Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti
In vigore dal 20 mag 1983
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(Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti)
Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorità dello Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-03-21;149#art-c-14