Art. 14 · Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti
ConvenzioneTitolo II

Art. 14

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Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti

In vigore dal 20 mag 1983
. (Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti) Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorità dello Stato richiedente.
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