Art. 10 · Termine e trasmissione della risposta
ConvenzioneTitolo I

Art. 10

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Termine e trasmissione della risposta

In vigore dal 20 mag 1983
. (Termine e trasmissione della risposta) 1. La risposta a una domanda di assistenza è fornita quanto prima possibile. Tuttavia se l'espletamento della richiesta esige un lungo termine, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa l'autorità che ha inoltrato la domanda precisando, se possibile, la data approssimativa entro la quale la risposta potrà essere comunicata. 2. La risposta alla domanda di assistenza è inviata all'autorità richiedente.
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