Art. 3
3 / 4In vigore dal 15 feb 1983
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916.
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica:
1) per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;
2) per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso articolo 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui allo articolo 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;
3) per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del medesimo articolo 56 e per il reato di cui allo articolo 92 del decreto 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, semprechè si verifichino le condizioni sopraindicate.
La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.
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