Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 feb 1983
Ad integrazione della delega prevista dall' della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall' della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nè per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.
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