Convenzione
Art. XVI
16 / 20Ratifica, accettazione, approvazione
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XVI.
(Ratifica, accettazione, approvazione)
La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania che ne sarà il Depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xvi