Art. XVI · Ratifica, accettazione, approvazione
Convenzione

Art. XVI

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Ratifica, accettazione, approvazione

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XVI. (Ratifica, accettazione, approvazione) La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania che ne sarà il Depositario.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xvi