Convenzione
Art. XIX
19 / 20Denuncia
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XIX.
(Denuncia)
Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario.
Tale denuncia avrà effetto dodici mesi dopo che la denuncia stessa sarà pervenuta al Depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xix