Convenzione
Art. XIV
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In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO XIV.
(Riserve)
1. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non possono formare oggetto di riserve generali. Non possono essere fatte riserve speciali che non siano in applicazione delle disposizioni del presente Articolo e di quelle contenute nell'Articolo XI.
2. Qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una riserva speciale riguardo alla menzione sia nell'Allegato I che nell'Allegato II, e sia ancora negli Allegati I e II presi insieme, di una qualunque specie migratrice. Esso non sarà considerato come Parte riguardo all'oggetto della detta menzione fino alla scadenza del termine di novanta giorni a partire dalla data in cui il Depositario non avrà notificato alle Parti il ritiro di detta riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-xiv