Art. VIII · Il Consiglio scientifico
Convenzione

Art. VIII

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Il Consiglio scientifico

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO VIII. (Il Consiglio scientifico) 1. La Conferenza delle Parti, in occasione della sua prima sessione, istituisce un Consiglio scientifico avente l'incarico di esprimere il proprio parere su questioni scientifiche. 2. Ogni Parte può nominare un esperto qualificato come membro del Consiglio scientifico. Il Consiglio scientifico comprende, inoltre, esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza con la qualità di membri; il numero di tali esperti, i criteri da applicarsi nella loro scelta e la durata del loro mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti. 3. Il Consiglio scientifico si riunisce su invito del Segretariato ogniqualvolta richiesto dalla Conferenza delle Parti. 4. Con riserva di approvazione da parte della Conferenza delle Parti, il Consiglio scientifico stabilisce il proprio regolamento interno. 5. La Conferenza delle Parti decide in merito alle funzioni del Consiglio scientifico, e che possono essere in particolare le seguenti: a) dare pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato, e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Parti a qualsiasi organo istituito secondo i termini della presente Convenzione o i termini di un Accordo, anche ad ogni singola Parte; b) raccomandare lavori di ricerca come pure il coordinamento dei lavori di ricerca sulle specie migratrici; valutare i risultati dei detti lavori di ricerca al fine di accertarsi circa lo stato di conservazione delle specie migratrici, riferire alla Conferenza delle Parti in merito al suddetto stato di conservazione, nonché sulle misure che permetteranno di migliorarlo; c) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti sulle specie migratrici da iscrivere negli Allegati I e II, nonché informare la Conferenza stessa in merito all'area di distribuzione di queste specie; d) fare raccomandazioni alla Conferenza delle Parti concernenti misure particolari di conservazione e gestione da includersi negli Accordi relativi alle specie migratrici; e) raccomandare alla Conferenza delle Parti misure atte a risolvere i problemi connessi agli aspetti scientifici della messa in opera della presente Convenzione, in particolare quelli riguardanti gli habitat delle specie migratrici.
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