Convenzione
Art. VI
6 / 20Stati dell'area di distribuzione
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO VI.
(Stati dell'area di distribuzione)
1. Il Segretariato, utilizzando le informazioni che gli pervengono dalle Parti, tiene continuamente aggiornato un elenco degli Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II.
2. Le Parti informano il Segretariato in merito alle specie elencate negli Allegati I e II nei cui confronti esse si ritengono Stati dell'area di distribuzione; a questo fine le Parti forniscono, fra l'altro, informazioni sulle navi battenti bandiera nazionale che, al di fuori dei limiti di giurisdizione nazionale, si dedicano alla cattura delle specie migratrici interessate e, nei limiti del possibile, circa i loro progetti relativi alle catture stesse.
3. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di specie migratrici elencate nell'Allegato I o nell'Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato ed almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure che esse adottano, per applicare le disposizioni della presente Convenzione, nei confronti delle suddette specie.
Storico versioni
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