Art. V · Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi
Convenzione

Art. V

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Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO V. (Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi) 1. Oggetto di ogni Accordo sarà quello di assicurare la ricostituzione o il mantenimento della specie migratrice interessata in uno stato di conservazione favorevole. Ogni Accordo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti della conservazione e gestione della specie migratrice in questione che permettano il perseguimento di tale obiettivo. 2. Ogni Accordo dovrebbe coprire l'insieme dell'area di distribuzione della specie interessata e dovrebbe essere aperto altresì all'adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione della specie stessa, siano essi Parti contraenti della Convenzione o meno. 3. Un Accordo dovrebbe, ogni qualvolta ciò sia possibile, interessare più di una specie migratrice. 4. Ogni Accordo dovrebbe: a) identificare la specie migratrice che ne forma oggetto; b) descrivere l'area di distribuzione e l'itinerario di migrazione della detta specie migratrice; c) prevedere che ciascuna Parte designi l'autorità nazionale incaricata della messa in opera dell'Accordo; d) stabilire, se necessario, i meccanismi istituzionali appropriati per facilitare la messa in opera dell'Accordo, sorvegliarne la efficacia, nonché preparare rapporti per la Conferenza delle Parti; e) prevedere procedure per la composizione delle controversie che possono sorgere fra le Parti contraenti del detto Accordo; f) interdire, come misura minima, per quanto riguarda le specie migratrici appartenenti all'ordine dei cetacei, qualsiasi prelievo che non sia stato autorizzato nei confronti della detta specie migratrice, secondo i termini prestabiliti da qualsiasi altro accordo multilaterale, e prevedere altresì che gli Stati che non fanno parte dell'area di distribuzione della detta specie migratrice possano aderire al detto Accordo. 5. Qualsiasi Accordo, laddove ciò si palesi opportuno e possibile, dovrebbe altresì ed in particolare prevedere: a) esami periodici circa lo stato di conservazione della specie migratrice interessata, nonché l'identificazione dei fattori in grado di nuocere a tale stato di conservazione; b) piani coordinati di conservazione e gestione; c) lavori di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione, accordando particolare attenzione alle migrazioni di questa specie; d) scambi ed informazioni sulla specie migratrice interessata, in particolare notizie relative ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, nonché scambi di statistiche pertinenti relative alla specie stessa; e) conservazione e, laddove necessario e possibile, ripristino degli habitat che sono importanti ai fini del mantenimento di condizioni favorevoli di conservazione, nonché protezione degli habitat stessi nei confronti dei diversi fattori che potrebbero arrecare danno, ivi compreso il controllo rigoroso della introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice interessata ed il controllo di quelle specie che vi sono state già immesse; f) mantenimento di una rete di habitat appropriati alla specie migratrice interessata, distribuita in maniera adeguata lungo gli itinerari migratori; g) laddove auspicabile, la messa a disposizione di nuovi habitat favorevoli per la specie migratrice interessata o ancora, la reintroduzione di detta specie negli habitat stessi; h) nei limiti del possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che disturbano o impediscono la migrazione, oppure, in mancanza di ciò, l'adozione di misure che compensino l'effetto di tali attività ed ostacoli; i) la prevenzione, la riduzione o il controllo degli scarichi contenenti sostanze nocive alla specie migratrice in questione nello habitat della specie migratrice stessa; j) misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata; k) attuazione di procedure per coordinare le azioni intese a reprimere ogni prelievo illecito; l) scambio di informazioni sulle gravi minacce che incombono sulla specie migratrice in questione; m) procedure di urgenza che permettano di rafforzare in modo rapido e notevole le misure di conservazione nel caso in cui lo stato di conservazione della specie migratrice interessata dovesse essere gravemente colpita; n) misure intese a far conoscere al pubblico il contenuto e gli obiettivi dell'Accordo.
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