Convenzione
Art. IX
9 / 20Il Segretariato
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO IX.
(Il Segretariato)
1. Un Segretariato è istituito ai fini della presente Convenzione.
2. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per
l'ambiente assicura il Segretariato. Nella misura e nel modo che
riterrà opportuni, egli potrà avvalersi del concorso di
organizzazioni ed istituzioni internazionali o nazionali
appropriate, governative e non governative, che siano tecnicamente competenti nel campo della protezione, conservazione e gestione della fauna selvatica.
3. Nel caso in cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non sia più in grado di provvedere al Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà le disposizioni necessarie per provvedervi altrimenti.
4. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:
a) i) prendere le disposizioni necessarie per l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;
ii) prendere le disposizioni necessarie per la organizzazione delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni stesse;
b) mantenere rapporti con le Parti, con gli organismi che saranno stati istituiti in base ai termini degli Accordi, e le altre organizzazioni internazionali che si occupano delle specie migratrici, e favorire i rapporti fra le Parti e fra queste e gli stessi organismi ed organizzazioni;
c) ottenere da qualsiasi fonte appropriata rapporti ed altre informazioni che favoriscano gli obiettivi e l'applicazione della presente Convenzione e adottare le disposizioni necessarie per assicurarne una adeguata diffusione;
d) attirare l'attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione che riguardi gli obiettivi della presente Convenzione;
e) predisporre per la Conferenza delle Parti rapporti su argomenti che rientrano negli obiettivi della presente Convenzione;
f) tenere e pubblicare l'elenco degli Stati dell'area di distribuzione di tutte le specie migratrici iscritte negli Allegati I e II;
g) promuovere la conclusione di Accordi sotto la guida della Conferenza delle Parti;
h) tenere e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, su richiesta della Conferenza delle Parti, fornire qualsiasi informazione relativa agli Accordi stessi;
i) tenere e pubblicare una lista delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti in applicazione dei sottoparagrafi e), f) e g) del paragrafo 5 dell'articolo VII, come pure delle decisioni prese in applicazione del sottoparagrafo h) dello stesso paragrafo 5;
j) fornire al pubblico informazioni relative alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;
k) svolgere ogni altra funzione che gli venga attribuita in base a quanto previsto dalla presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.
Storico versioni
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