Art. II · Principi fondamentali
Convenzione

Art. II

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Principi fondamentali

In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO II. (Principi fondamentali) 1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine;esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat. 2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata. 3. In particolare le Parti: a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio; b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I; c) si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.
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