Convenzione
Art. II
2 / 20Principi fondamentali
In vigore dal 5 mar 1983
ARTICOLO II.
(Principi fondamentali)
1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine;esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.
2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.
3. In particolare le Parti:
a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;
b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;
c) si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;42#art-c-ii