Art. 29 · Denuncia
Convenzione

Art. 29

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Denuncia

In vigore dal 5 mar 1983
. (Denuncia) La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per il reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per le imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese. Per il Governo italiano Per il Governo finlandese GIOVANNI SARAGAT MATTI TUOVINEN
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