Art. 27 · Funzionari diplomatici e consolari
Convenzione

Art. 27

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Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 5 mar 1983
. (Funzionari diplomatici e consolari) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38#art-c-27