Convenzione
Art. 23
23 / 29Metodo per evitare la doppia imposizione
In vigore dal 5 mar 1983
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(Metodo per evitare la doppia imposizione)
1. Per quanto concerne l'Italia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Finlandia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Finlandia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Finlandia, si conviene che la coppia imposizione sarà eliminata come segue:
a) se un residente della Finlandia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Finlandia, ove non si rendano applicabili le disposizioni di cui alla lettera b), deve accordare:
1) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
2) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
b) Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a), i dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente della Finlandia sono esenti dall'imposta finlandese per un ammontare pari ai dividendi che sarebbero stati esentati dalla imposta ai sensi della legislazione finlandese qualora entrambe le società fossero state residenti della Finlandia.
3. Se un residente di uno Stato contraente riceve remunerazioni del tipo indicato al paragrafo 2 dell', che sono imponibili nell'altro Stato contraente, detto altro Stato deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile alle remunerazioni imponibili in detto altro Stato.
4. Quando, ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non vengono prelevate, in tutto od in parte, per un periodo limitato di tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico di quello Stato, l'ammontare di tali imposte non prelevato, in tutto o in parte, si considera come pagato ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo.
Storico versioni
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