Convenzione
Art. 2
2 / 29Imposte considerate
In vigore dal 5 mar 1983
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(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) in Finlandia:
1) l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero);
2) l'imposta, comunale (kunnallisvero);
3) l'imposta ecclesiastica (kirkollisvero);
4) l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e
5) l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (lahdevero);
(qui di seguito indicate quali "imposta finlandese");
b) in Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data delle firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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