Protocollo›Titolo II
Art. 6
5 / 12In vigore dal 2 mar 1983
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Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Austria.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;36#art-p-6