Convenzione
Art. 9
9 / 33In vigore dal 2 mar 1983
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1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sè e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.
2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata.
3. Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che le ha corrisposte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-9