Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente. 2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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