Convenzione
Art. 28
28 / 33In vigore dal 2 mar 1983
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1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione.
2. Ove non si dovesse raggiungere l'accordo di cui al precedente paragrafo, la soluzione della controversia sarà deferita ad un tribunale arbitrale che deciderà su di essa in conformità con i principi e le norme della presente Convenzione. Le decisioni del tribunale saranno definitive ed obbligatorie.
3. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Le Parti contraenti designeranno ciascuna un arbitro che abbia la cittadinanza di uno Stato terzo. Ove essi non raggiungessero l'accordo sulla designazione del terzo arbitro, la nomina sarà demandata al Presidente della Corte internazionale di giustizia.
Storico versioni
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