Convenzione
Art. 25
25 / 33In vigore dal 2 mar 1983
.
Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorità o alle istituzioni competenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Storico versioni
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