Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 2 mar 1983
. 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati. 2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle Autorità o delle istituzioni competenti di uno Stato sarà ritenuta valida da parte delle autorità o delle istituzioni competenti dell'altro Stato.
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