Convenzione
Art. 20
20 / 33In vigore dal 2 mar 1983
.
Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti è sospeso se, per l'esercizio di un'attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-25;34#art-c-20