Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 2 mar 1983
. Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti è sospeso se, per l'esercizio di un'attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.
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