Convenzione
Art. 15
15 / 33In vigore dal 2 mar 1983
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1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacità lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.
2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.
3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'istituzione di uno dei due Paesi, detta istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico. In questo caso l'istituzione dell'altro Paese è obbligata a corrispondere un indennizzo supplementare il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in questo Paese.
Storico versioni
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