Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980. 35 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Art. 2 ARTICOLO 2. 1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti c Art. 3 ARTICOLO 3. La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato co Art. 4 ARTICOLO 4. I lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Il principio stabilito all'articolo 4 comporta le seguenti eccezioni: a) il Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legisla Art. 7 ARTICOLO 7. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni i Art. 8 ARTICOLO 8. 1. I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione de Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislaz Art. 10 ARTICOLO 10. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraent Art. 11 ARTICOLO 11. 1. a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle Art. 12 ARTICOLO 12. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assic Art. 13 ARTICOLO 13. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni co Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortu Art. 15 ARTICOLO 15. 1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapaci Art. 16 ARTICOLO 16. Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordini l'acquisizi Art. 17 ARTICOLO 17. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha di Art. 18 ARTICOLO 18. Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù del Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di un Art. 20 ARTICOLO 20. Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti artic Art. 21 ARTICOLO 21. Le Autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano re Art. 22 ARTICOLO 22. 1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo Art. 23 ARTICOLO 23. Le Autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corr Art. 24 ARTICOLO 24. 1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di un Art. 25 ARTICOLO 25. Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorità o alle istituzioni com Art. 26 ARTICOLO 26. 1. Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità competenti e all Art. 27 ARTICOLO 27. 1. L'istituzione competente di uno Stato contraente è tenuta, su richiesta de Art. 28 ARTICOLO 28. 1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune acc Art. 29 ARTICOLO 29. 1. Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione p Art. 30 ARTICOLO 30. 1. L'istituzione di uno Stato contraente, debitrice di prestazioni da corrisp Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le domande Art. 32 ARTICOLO 32. 1. Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono Art. 33 ARTICOLO 33. 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica sarann Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360