Convenzione›Parte II
Art. 9
25 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonché ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari.
2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-9