Convenzione›Parte V
Art. 41
41 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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I diritti che secondo la legislazione austriaca spettano ad una persona che abbia subito dei danni nella sua condizione giuridica di assicurato sociale per motivi politici o religiosi o per motivi di origine, non vengono modificati dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-41