Convenzione›Parte IV
Art. 39
39 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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1. Le controversie tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione dovranno essere risolte, per quanto possibile, dalle competenti Autorità degli Stati contraenti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione in questo modo, su richiesta di uno Stato contraente, la controversia dovrà essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale, che sarà composto come segue:
a) ognuna delle Parti sceglie un arbitro entro un mese a partire dal giorno cui perviene la richiesta di ricorso alla procedura arbitrale.
I due arbitri così nominati scelgono un cittadino di uno Stato terzo come terzo arbitro, entro due mesi a partire dal giorno in cui la Parte che ha scelto per ultima il suo arbitro lo ha notificato;
b) se uno Stato contraente non ha scelto l'arbitro entro il termine fissato l'altro Stato contraente può pregare il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di sceglierlo. Allo stesso modo si deve procedere, su richiesta di uno Stato contraente, se i due arbitri non riescono ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro.
3. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolate per entrambi gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente sostiene le spese per l'arbitro da lui nominato. Le spese rimanenti vengono divise tra gli Stati contraenti in parti uguali. Il Tribunale arbitrale regola da sè la sua procedura.
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