Art. 30
Convenzione

Art. 30

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In vigore dal 2 mar 1983
. Se, secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto della presente Convenzione, esistono per un figlio le condizioni per la concessione di assegni familiari di entrambi gli Stati contraenti, gli assegni familiari per questo figlio sono da concedere esclusivamente secondo la legislazione di quello Stato contraente in cui il figlio risiede.
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