Convenzione›Parte I
Art. 3
19 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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Laddove non venga disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché agli aventi diritto da una delle summenzionate persone.
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