Convenzione
Art. 23
8 / 43In vigore dal 2 mar 1983
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Qualora un cittadino di uno dei due Stati contraenti, recandosi ad assumere servizio nell'altro Stato contraente in base ad un regolare contratto di lavoro, subisca un incidente durante il viaggio, effettuato senza interruzione e percorrendo la via più breve per raggiungere il luogo di lavoro, i danni causati da tale incidente debbono essergli risarciti da quest'ultimo Stato contraente secondo la legislazione vigente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; ciò vale anche per un incidente che occorra ad un lavoratore durante il ritorno in patria immediatamente dopo l'estinzione del contratto di lavoro in base al quale egli si era recato nell'altro Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;33#art-c-23